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Ad oggi, la Svizzera non dispone di un regime di rendicontazione in stile DAC7 / MRDP dell’OCSE per gli operatori di piattaforme digitali in vigore. Invece, a partire dal 1° gennaio 2025, le piattaforme possono essere soggette alle regole svizzere di «tassazione delle piattaforme» ai fini IVA (articolo 20a LIVA), che possono considerare la piattaforma come fornitore per i beni venduti tramite il marketplace. Questa guida spiega in cosa la Svizzera differisce dall’approccio DAC7 dell’UE/Regno Unito e cosa devono comunque fare le piattaforme per l’IVA e la conformità fiscale generale.

Chi deve registrarsi e dichiarare in Svizzera?

La Svizzera non richiede la registrazione DAC7/MRDP né la rendicontazione annuale dei venditori. Invece, considerare i seguenti obblighi:
  • Nessun deposito DAC7/MRDP oggi. La Svizzera non ha introdotto un regime di rendicontazione per le piattaforme equivalente a DAC7/MRDP. Monitorare l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC/ESTV) per eventuali modifiche future.
  • IVA «tassazione delle piattaforme» (dal 1° gen. 2025): le piattaforme che facilitano la vendita di beni e in cui il contratto è concluso sulla piattaforma possono essere considerate fornitore ai fini IVA. Possono esserne responsabili operatori svizzeri o esteri. Registrazione e adempimenti presso l’ESTV.
  • Le regole di assoggettamento IVA si applicano se la piattaforma ha un nesso svizzero o raggiunge le soglie di fatturato svizzere; l’attribuzione delle vendite alla piattaforma può far sorgere l’obbligo IVA.
  • Imposte sul reddito/societarie: applicare le regole svizzere ordinarie alle attività con residenza in Svizzera (separate da DAC7/MRDP).
  • Scambio internazionale: la Svizzera continua ad ampliare le reti AEOI/CRS (conti finanziari), non correlate alla rendicontazione dei venditori dei marketplace.
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Operatori di piattaforma esclusi in Svizzera

Poiché in Svizzera non esiste un DAC7/MRDP, non c’è un elenco MRDP di operatori esclusi. Punti pratici:
  • Ai fini IVA, gli intermediari che fanno solo pubblicità/listing/pagamenti possono non essere considerati fornitori; la valutazione dipende dal fatto che il contratto sia concluso sulla piattaforma e da altri criteri dell’articolo 20a.
  • Le categorie in stile DAC7 (ad es. piattaforme che facilitano solo i pagamenti) non sono rilevanti per l’attuale (inesistente) regime MRDP della Svizzera; concentrarsi sull’articolo 20a LIVA e sulle regole fiscali ordinarie.
  • Le piattaforme transfrontaliere possono essere soggette all’IVA anche senza una stabile organizzazione in Svizzera.

Registrazione DAC7 degli operatori di piattaforma in Svizzera

  • Non esiste una registrazione DAC7/MRDP presso l’autorità fiscale svizzera
  • Se rientri nell’ambito della tassazione IVA delle piattaforme, registrati all’IVA presso l’ESTV e rispetta fatturazione, dichiarazioni e tenuta dei registri. Le linee guida pubblicate il 28 gennaio 2025 chiariscono il funzionamento dell’articolo 20a.
  • Le piattaforme estere possono necessitare della registrazione IVA svizzera a seconda del fatturato e delle attività.
  • Mantieni normali registri KYC/KYB e dei venditori per supportare le posizioni IVA e le verifiche (separati dai concetti DAC7/MRDP).

Tipi di attività che devono essere dichiarate in Svizzera

La Svizzera non prevede rendicontazioni MRDP/DAC7. A titolo orientativo, ecco come sono trattate oggi le attività di piattaforma più comuni:
Tipo di attività Stato DAC7/MRDP in CH Cosa conta adesso
Vendita di beni tramite marketplace Nessun deposito MRDP L’articolo 20a LIVA può considerare la piattaforma come fornitore se il contratto è concluso sulla piattaforma; potrebbe essere richiesta la registrazione IVA.
Servizi personali (corse, consegne, freelancing) Nessun deposito MRDP Applicare le regole ordinarie su imposte/IVA in base ai fatti; nessun regime di rendicontazione per le piattaforme.
Locazione di immobili (soggiorni brevi) Nessun deposito MRDP Analisi fiscale/IVA ordinaria; nessuna rendicontazione MRDP/DAC7.
Locazione di mezzi di trasporto Nessun deposito MRDP Regole ordinarie; nessuna rendicontazione MRDP/DAC7.

Venditori esclusi in Svizzera

  • Non esiste una tassonomia dei venditori DAC7/MRDP (nessun «venditore dichiarabile», de-minimis o esclusioni in stile DAC7), perché il regime non è in vigore.
  • Per l’articolo 20a LIVA, esclusioni/soglie dipendono dalla Legge sull’IVA e dalle linee guida, non da MRDP/DAC7. Consultare le linee guida dell’ESTV sull’ambito del fornitore presunto e su chi è il soggetto passivo.

Scadenze per la rendicontazione in Svizzera

  • In Svizzera non si applicano scadenze di deposito DAC7/MRDP
  • Se rientri nelle regole svizzere IVA per le piattaforme, segui i cicli standard delle dichiarazioni IVA e i tempi di registrazione stabiliti dall’ESTV
  • Gli scambi AEOI/CRS della Svizzera proseguono secondo i propri cicli (conti finanziari; non la rendicontazione dei venditori dei marketplace)
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Elenco delle giurisdizioni partner

Oggi non esiste un elenco di giurisdizioni partner MRDP/DAC7 per la Svizzera. Per contesto sui quadri di scambio a cui la Svizzera partecipa:
  • CRS (conti finanziari): la Svizzera sta ampliando la propria rete AEOI, con partner aggiuntivi che dovrebbero iniziare gli scambi dal 2028 dopo l’entrata in vigore prevista degli accordi al 1° gennaio 2027.
Gennaio 22, 2025 770
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