Ad oggi, la Svizzera non dispone di un regime di rendicontazione in stile DAC7 / MRDP dell’OCSE per gli operatori di piattaforme digitali in vigore. Invece, a partire dal 1° gennaio 2025, le piattaforme possono essere soggette alle regole svizzere di «tassazione delle piattaforme» ai fini IVA (articolo 20a LIVA), che possono considerare la piattaforma come fornitore per i beni venduti tramite il marketplace. Questa guida spiega in cosa la Svizzera differisce dall’approccio DAC7 dell’UE/Regno Unito e cosa devono comunque fare le piattaforme per l’IVA e la conformità fiscale generale.
Chi deve registrarsi e dichiarare in Svizzera?
La Svizzera non richiede la registrazione DAC7/MRDP né la rendicontazione annuale dei venditori. Invece, considerare i seguenti obblighi:
- Nessun deposito DAC7/MRDP oggi. La Svizzera non ha introdotto un regime di rendicontazione per le piattaforme equivalente a DAC7/MRDP. Monitorare l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC/ESTV) per eventuali modifiche future.
- IVA «tassazione delle piattaforme» (dal 1° gen. 2025): le piattaforme che facilitano la vendita di beni e in cui il contratto è concluso sulla piattaforma possono essere considerate fornitore ai fini IVA. Possono esserne responsabili operatori svizzeri o esteri. Registrazione e adempimenti presso l’ESTV.
- Le regole di assoggettamento IVA si applicano se la piattaforma ha un nesso svizzero o raggiunge le soglie di fatturato svizzere; l’attribuzione delle vendite alla piattaforma può far sorgere l’obbligo IVA.
- Imposte sul reddito/societarie: applicare le regole svizzere ordinarie alle attività con residenza in Svizzera (separate da DAC7/MRDP).
- Scambio internazionale: la Svizzera continua ad ampliare le reti AEOI/CRS (conti finanziari), non correlate alla rendicontazione dei venditori dei marketplace.
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Operatori di piattaforma esclusi in Svizzera
Poiché in Svizzera non esiste un DAC7/MRDP, non c’è un elenco MRDP di operatori esclusi. Punti pratici:
- Ai fini IVA, gli intermediari che fanno solo pubblicità/listing/pagamenti possono non essere considerati fornitori; la valutazione dipende dal fatto che il contratto sia concluso sulla piattaforma e da altri criteri dell’articolo 20a.
- Le categorie in stile DAC7 (ad es. piattaforme che facilitano solo i pagamenti) non sono rilevanti per l’attuale (inesistente) regime MRDP della Svizzera; concentrarsi sull’articolo 20a LIVA e sulle regole fiscali ordinarie.
- Le piattaforme transfrontaliere possono essere soggette all’IVA anche senza una stabile organizzazione in Svizzera.
Registrazione DAC7 degli operatori di piattaforma in Svizzera
- Non esiste una registrazione DAC7/MRDP presso l’autorità fiscale svizzera
- Se rientri nell’ambito della tassazione IVA delle piattaforme, registrati all’IVA presso l’ESTV e rispetta fatturazione, dichiarazioni e tenuta dei registri. Le linee guida pubblicate il 28 gennaio 2025 chiariscono il funzionamento dell’articolo 20a.
- Le piattaforme estere possono necessitare della registrazione IVA svizzera a seconda del fatturato e delle attività.
- Mantieni normali registri KYC/KYB e dei venditori per supportare le posizioni IVA e le verifiche (separati dai concetti DAC7/MRDP).
Tipi di attività che devono essere dichiarate in Svizzera
La Svizzera non prevede rendicontazioni MRDP/DAC7. A titolo orientativo, ecco come sono trattate oggi le attività di piattaforma più comuni:
| Tipo di attività |
Stato DAC7/MRDP in CH |
Cosa conta adesso |
| Vendita di beni tramite marketplace |
Nessun deposito MRDP |
L’articolo 20a LIVA può considerare la piattaforma come fornitore se il contratto è concluso sulla piattaforma; potrebbe essere richiesta la registrazione IVA. |
| Servizi personali (corse, consegne, freelancing) |
Nessun deposito MRDP |
Applicare le regole ordinarie su imposte/IVA in base ai fatti; nessun regime di rendicontazione per le piattaforme. |
| Locazione di immobili (soggiorni brevi) |
Nessun deposito MRDP |
Analisi fiscale/IVA ordinaria; nessuna rendicontazione MRDP/DAC7. |
| Locazione di mezzi di trasporto |
Nessun deposito MRDP |
Regole ordinarie; nessuna rendicontazione MRDP/DAC7. |
Venditori esclusi in Svizzera
- Non esiste una tassonomia dei venditori DAC7/MRDP (nessun «venditore dichiarabile», de-minimis o esclusioni in stile DAC7), perché il regime non è in vigore.
- Per l’articolo 20a LIVA, esclusioni/soglie dipendono dalla Legge sull’IVA e dalle linee guida, non da MRDP/DAC7. Consultare le linee guida dell’ESTV sull’ambito del fornitore presunto e su chi è il soggetto passivo.
Scadenze per la rendicontazione in Svizzera
- In Svizzera non si applicano scadenze di deposito DAC7/MRDP
- Se rientri nelle regole svizzere IVA per le piattaforme, segui i cicli standard delle dichiarazioni IVA e i tempi di registrazione stabiliti dall’ESTV
- Gli scambi AEOI/CRS della Svizzera proseguono secondo i propri cicli (conti finanziari; non la rendicontazione dei venditori dei marketplace)
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Elenco delle giurisdizioni partner
Oggi non esiste un elenco di giurisdizioni partner MRDP/DAC7 per la Svizzera. Per contesto sui quadri di scambio a cui la Svizzera partecipa:
- CRS (conti finanziari): la Svizzera sta ampliando la propria rete AEOI, con partner aggiuntivi che dovrebbero iniziare gli scambi dal 2028 dopo l’entrata in vigore prevista degli accordi al 1° gennaio 2027.