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Il 1° gennaio 2025 entreranno in vigore in Svizzera nuove regole IVA per il commercio elettronico. Queste regole, derivanti da una revisione della legge fiscale del 2023, designano i marketplace online come "fornitori presunti" per la maggior parte dei beni venduti sulle loro piattaforme. Ciò significa che la piattaforma sarà responsabile della raccolta e del versamento dell'IVA su queste vendite.
Aspetti chiave delle nuove regole:
- Ambito di applicazione: Le regole si applicano principalmente alle piattaforme che facilitano la vendita di beni all'interno della Svizzera. Le piattaforme che facilitano la fornitura di servizi (ad esempio, trasporto passeggeri, alloggio) sono generalmente escluse, così come il noleggio o la locazione di beni.
- Stato di "fornitore presunto":
- Le piattaforme sono generalmente considerate "fornitori presunti" dei beni venduti sulla loro piattaforma.
- Le piattaforme possono evitare lo stato di "fornitore presunto" se soddisfano determinate condizioni, come:
-
- Non essere direttamente coinvolte nel processo di ordinazione.
- Non generare ricavi direttamente collegati alla transazione.
- Fornire solo elaborazione dei pagamenti.
- Fornire solo spazi pubblicitari.
- Fornire solo servizi pubblicitari.
- Riferire acquirenti solo ad altre piattaforme.
Registrazione IVA:
- Le piattaforme devono registrarsi per l'IVA se facilitano più di 100.000 CHF di vendite annuali di piccoli invii.
- È disponibile la registrazione volontaria all'IVA, che consente alle piattaforme di:
-
- Agire come importatore ufficiale.
- Pagare, recuperare o differire l'IVA all'importazione su spedizioni di alto valore.
- Addebitare l'IVA svizzera su tutte le vendite ai clienti svizzeri.
Responsabilità IVA:
- Le piattaforme sono responsabili della raccolta dell'IVA svizzera sul prezzo di vendita di tutti i beni venduti sulla loro piattaforma, incluse le spedizioni di basso e alto valore.
- La vendita dal commerciante alla piattaforma è esente da IVA.
Fatturazione
- Le piattaforme devono emettere fatture per tutti i beni venduti, inclusa l'IVA svizzera.
- I commercianti non devono includere l'IVA svizzera sulle loro fatture.
IVA all'importazione:
- L'IVA all'importazione è generalmente applicata alle spedizioni di alto valore.
- La "procedura di rimessa" consente alle piattaforme di differire il pagamento dell'IVA all'importazione.
- Le piattaforme sono generalmente gli importatori ufficiali.
Conformità e sanzioni
Le piattaforme devono rispettare queste normative per evitare sanzioni, che possono includere multe, divieti di importazione e persino la distruzione delle spedizioni.Considerazioni importanti
- Spedizioni di alto valore: La soglia per le "spedizioni di alto valore" che attivano l'IVA all'importazione deve essere chiaramente definita.
- Commercio transfrontaliero: L'impatto di queste regole sul commercio elettronico transfrontaliero all'interno dell'UE dovrebbe essere ulteriormente analizzato.
- Cooperazione piattaforma-commerciante: Una comunicazione e una cooperazione efficaci tra piattaforme e commercianti sono cruciali per l'implementazione di successo di queste regole.
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