Cosa sono le regole di reporting dei marketplace in Cina
La Cina ha introdotto un regime completo di comunicazione delle informazioni fiscali per le imprese che operano come piattaforme Internet, con l’obiettivo di aumentare la trasparenza e rafforzare la conformità fiscale nell’economia digitale. Questo regime impone alle piattaforme digitali — incluse le marketplace online, i siti di e-commerce e piattaforme simili (sia nazionali che estere) con attività rivolte alla Cina — di raccogliere e trasmettere dati fiscali strutturati su commercianti e prestatori di servizi individuali alle autorità fiscali cinesi con cadenza trimestrale regolare.
Le regole sono stabilite in:
- Ordine del Consiglio di Stato n. 810 — “Disposizioni sulla comunicazione delle informazioni fiscali da parte delle imprese di piattaforme Internet”, in vigore dal 20 giugno 2025; e
- Comunicazioni dell’Amministrazione Statale delle Imposte (STA) che chiariscono i dettagli di attuazione e le procedure di reporting.
I primi report obbligatori sono dovuti poco dopo la fine del primo trimestre completo successivo all’entrata in vigore, ovvero i report del Q3 2025 da presentare entro ottobre 2025.
Chi deve presentare il reporting in Cina
Le seguenti organizzazioni sono generalmente tenute a presentare le comunicazioni fiscali:
Operatori di marketplace online
Piattaforme che forniscono spazi commerciali online o facilitano transazioni commerciali (marketplace di e-commerce come Taobao, Tmall, JD, Temu, SHEIN, Amazon China, ecc.).
Piattaforme digitali con operatività rivolta alla Cina
Ciò include piattaforme nazionali e offshore (con sede all’estero) che:
- operano in Cina o si rivolgono a utenti cinesi; e
- facilitano servizi a scopo di lucro come l’abbinamento di transazioni, la promozione commerciale, le vendite in live streaming, i servizi freelance, ecc.
Piattaforme senza entità locale in Cina
Anche le piattaforme offshore senza una presenza fisica in Cina possono dover nominare un agente locale o un soggetto designato per il reporting al fine di presentare le informazioni richieste.
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Quali informazioni devono essere comunicate
Le piattaforme sono tenute a comunicare un insieme di dati fiscali per ciascun periodo di reporting, che copre principalmente:
- Dati identificativi e operativi della piattaforma
- Nome di dominio della piattaforma
- Tipologia di attività e operazioni svolte
- Dettagli dell’entità operativa e informazioni di registrazione
- Codice di credito sociale unificato o identificativo equivalente
- Informazioni su commercianti e venditori
Per imprese e individui che generano reddito tramite la piattaforma:
- Dati identificativi (ragione sociale, numeri di certificazione, contatti)
- Ricavi e redditi derivanti dalle transazioni sulla piattaforma
- Dettagli delle transazioni, come volume d’affari e reddito netto
- Dati aggiuntivi sui prestatori di servizi
In determinati casi, la piattaforma deve inoltre raccogliere:
- Dati di reddito dei lavoratori individuali (ad es. streamer, creatori di contenuti)
- Dati identificativi dei prestatori di servizi i cui guadagni derivano da attività sulla piattaforma
Frequenza e scadenze di reporting
Il quadro normativo cinese prevede un reporting trimestrale, generalmente più frequente rispetto a regimi come il DAC7 annuale dell’UE.
- Report trimestrali — le piattaforme devono presentare i dati entro un mese dalla fine di ciascun trimestre. Ad esempio, i report del Q4 2025 sono dovuti entro il 31 gennaio 2026.
- Informazioni iniziali — le piattaforme devono registrarsi presso l’ufficio fiscale cinese entro 30 giorni dall’avvio dell’attività.
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Esenzioni ed esclusioni pratiche
Alcune informazioni non devono essere comunicate se:
- Già comunicate tramite altri meccanismi fiscali — le piattaforme non devono duplicare informazioni fiscali già trasmesse tramite dichiarazioni di ritenuta o accessibili tramite scambi di dati tra autorità.
- Esenzione per servizi di pubblica utilità — i redditi derivanti da determinati servizi di pubblica utilità (ad es. consegna, trasporto, servizi domestici) esenti o attualmente non imponibili possono essere esclusi dal reporting.
- Dati storici esclusi — le piattaforme non sono tenute a comunicare dati fiscali generati prima della data di entrata in vigore del regolamento (giugno 2025).
Registrazione DAC7 degli operatori di piattaforme in Cina
In Cina non esiste un processo di registrazione DAC7 o MRDP.
Le piattaforme possono invece dover completare:
- la registrazione IVA o la presentazione di dichiarazioni IVA semplificate
- la registrazione come operatore di piattaforma presso gli uffici fiscali locali
- la registrazione per la ritenuta e il reporting dei redditi dei venditori
La Cina ha pubblicato linee guida ufficiali che rafforzano il reporting e la condivisione dei dati delle piattaforme digitali, con un’implementazione graduale prevista man mano che verranno sviluppate regole allineate al MRDP.
Tipologie di attività che devono essere comunicate in Cina
| Tipo di attività |
Reporting DAC7 / MRDP |
Applicazione in Cina |
| Vendita di beni |
Nessun reporting MRDP |
Reporting IVA e possibile divulgazione dei dati della piattaforma |
| Locazione di beni immobili |
Nessun reporting MRDP |
Obblighi IVA se l’immobile è situato in Cina |
| Servizi personali |
Nessun reporting MRDP |
Imposta sul reddito e obblighi di ritenuta |
| Servizi di trasporto |
Nessun reporting MRDP |
IVA e reporting settoriale specifico |
| Servizi digitali |
Nessun reporting MRDP |
IVA sui servizi elettronici e reporting della piattaforma |
Anche in assenza di reporting DAC7, le piattaforme devono garantire la disponibilità di dati accurati a livello di singola transazione per audit fiscali e richieste di reporting delle autorità cinesi.
Venditori esclusi in Cina
La Cina non applica classificazioni dei venditori in stile DAC7, come venditori esclusi o soglie di volume elevato.
Invece:
- si applicano soglie IVA per i piccoli contribuenti
- possono esistere esenzioni per alcune transazioni di basso valore
- le esenzioni dall’imposta sul reddito dipendono dallo status del venditore e dal tipo di attività
Le esclusioni sono valutate secondo la normativa IVA e sull’imposta sul reddito, non secondo la logica DAC7.
Elenco delle giurisdizioni partner
La Cina attualmente non partecipa agli scambi automatici DAC7 o MRDP dell’OCSE per il reporting delle piattaforme digitali.
Per la cooperazione internazionale, la Cina si basa su:
- i framework CRS e AEOI per le informazioni sui conti finanziari
- i trattati fiscali bilaterali e lo scambio di informazioni su richiesta
Una futura partecipazione a scambi di tipo MRDP è stata discussa a livello OCSE, ma non sono state annunciate ufficialmente date vincolanti di implementazione.
Verifica e responsabilità delle piattaforme
Le piattaforme sono responsabili della verifica dell’accuratezza, dell’autenticità e della completezza dei dati trasmessi. Tuttavia:
- se una piattaforma ha esercitato un’adeguata due diligence, potrebbe non essere ritenuta responsabile per inesattezze originate da venditori o prestatori di servizi.
Le piattaforme devono inoltre garantire un’archiviazione sicura e registri standardizzati per soddisfare le richieste di reporting e di audit.
Sanzioni per mancata conformità
Il mancato rispetto degli obblighi di reporting può comportare:
- Sanzioni pecuniarie comprese approssimativamente tra 20.000 RMB e 500.000 RMB a seconda della gravità;
- nei casi più gravi, sospensione dell’attività o sanzioni regolamentari; e
- azioni coercitive in caso di occultamento o falsa comunicazione dei dati.
Tuttavia, le piattaforme che dimostrano un’adeguata due diligence nella verifica dei dati hanno minori probabilità di essere sanzionate per errori imputabili agli utenti.