Cina

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La Cina non applica attualmente la DAC7 dell’UE né il MRDP dell’OCSE come regime di comunicazione autonomo. Tuttavia, la Cina ha annunciato l’intenzione di introdurre norme di comunicazione delle informazioni delle piattaforme digitali (Digital Platform Information, DPI), allineate nei principi al MRDP dell’OCSE e parzialmente ispirate alla DAC7 dell’UE, con particolare attenzione a una raccolta rafforzata dei dati da parte delle piattaforme digitali. Invece della DAC7, la Cina applica una combinazione di:
  • obblighi di comunicazione fiscale basati sulle piattaforme ai sensi della normativa fiscale nazionale
  • ampi obblighi di conformità IVA e di ritenuta alla fonte
  • obblighi di divulgazione dei dati imposti alle piattaforme online dalle autorità fiscali
L’approccio cinese differisce dalla DAC7 dell’UE e del Regno Unito in quanto la comunicazione è prevalentemente domestica, incentrata sulle piattaforme ed è applicata tramite l’amministrazione fiscale e le norme di governance dei dati, piuttosto che tramite scambi automatici transfrontalieri ai sensi della DAC7.

Chi deve registrarsi e dichiarare in Cina

La Cina non richiede la registrazione ai fini della DAC7 o del MRDP. Tuttavia, le piattaforme digitali che operano in Cina o che si rivolgono al mercato cinese possono essere soggette a:
  • obblighi di registrazione IVA
  • obblighi di comunicazione degli operatori di piattaforma alle autorità fiscali cinesi
  • obblighi di ritenuta e versamento dei redditi percepiti dai venditori
  • obblighi di divulgazione dei dati ai sensi della normativa fiscale ed e-commerce
L’autorità competente è la State Taxation Administration (STA). Le piattaforme digitali estere possono rientrare nell’ambito di applicazione se:
  • facilitano transazioni che coinvolgono clienti o venditori cinesi
  • hanno una presenza imponibile o un obbligo di registrazione IVA in Cina
  • sono considerate gestori di un marketplace digitale che incide sulla riscossione fiscale in Cina
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Operatori di piattaforma esclusi in Cina

La Cina non prevede esclusioni per gli operatori di piattaforma in stile DAC7 o MRDP. Non esiste un quadro formale di esclusione basato su concetti DAC7 come piccole piattaforme o società quotate. Invece:
  • gli obblighi dipendono dal fatto che la piattaforma faciliti transazioni imponibili
  • le norme IVA e di ritenuta alla fonte determinano l’ambito di applicazione
  • le piattaforme senza attività rivolta alla Cina rimangono generalmente fuori ambito
Le esclusioni sono valutate in base alle regole locali di collegamento fiscale e IVA, non alla logica di categorizzazione dei venditori.

Registrazione DAC7 degli operatori di piattaforma in Cina

In Cina non esiste una procedura di registrazione DAC7 o MRDP. Le piattaforme potrebbero invece dover completare:
  • la registrazione IVA o dichiarazioni IVA semplificate
  • la registrazione come operatore di piattaforma presso gli uffici fiscali locali
  • la registrazione per la ritenuta alla fonte e la comunicazione dei redditi dei venditori
La Cina ha pubblicato linee guida ufficiali volte a rafforzare la comunicazione e la condivisione dei dati delle piattaforme digitali, con un’implementazione graduale prevista man mano che verranno sviluppate norme allineate al MRDP.

Tipologie di attività da dichiarare in Cina

Tipo di attività Comunicazione DAC7 / MRDP Applicazione in Cina
Vendita di beni Nessuna comunicazione MRDP Dichiarazione IVA e possibile divulgazione dei dati da parte della piattaforma
Locazione di beni immobili Nessuna comunicazione MRDP Obblighi IVA se l’immobile è situato in Cina
Servizi personali Nessuna comunicazione MRDP Obblighi di imposta sul reddito e di ritenuta alla fonte
Servizi di trasporto Nessuna comunicazione MRDP IVA e obblighi di comunicazione specifici per il settore
Servizi digitali Nessuna comunicazione MRDP IVA sui servizi elettronici e comunicazioni della piattaforma
Anche in assenza di comunicazioni DAC7, le piattaforme devono garantire la disponibilità di dati accurati a livello di singola transazione per eventuali verifiche fiscali e richieste di reporting da parte delle autorità cinesi.

Venditori esclusi in Cina

La Cina non applica classificazioni dei venditori in stile DAC7, come venditori esclusi o soglie di elevato volume. Invece:
  • si applicano soglie IVA per i contribuenti di piccole dimensioni
  • possono esistere esenzioni per determinate transazioni di basso valore
  • le esenzioni dall’imposta sul reddito dipendono dallo status del venditore e dal tipo di attività
Le esclusioni dei venditori sono valutate ai sensi della normativa IVA e dell’imposta sul reddito, e non secondo la logica della DAC7.

Scadenze di dichiarazione in Cina

La Cina non impone scadenze annuali di dichiarazione ai sensi della DAC7 o del MRDP. Le piattaforme devono tuttavia rispettare:
  • cicli di dichiarazione IVA mensili o trimestrali
  • obblighi continui di comunicazione dei dati delle transazioni su richiesta
  • tempistiche di registrazione attivate da attività imponibili
Tali obblighi sono separati dai quadri CRS o AEOI e si concentrano sull’applicazione della normativa fiscale nazionale. Avete bisogno anche della comunicazione DAC7? Organizziamo i vostri dati e li presentiamo nei tempi previsti. Scopri la comunicazione DAC7

Elenco delle giurisdizioni partner

La Cina non partecipa attualmente agli scambi automatici DAC7 o MRDP dell’OCSE per la comunicazione delle piattaforme digitali. Per la cooperazione internazionale, la Cina fa affidamento su:
  • i quadri CRS e AEOI per le informazioni sui conti finanziari
  • i trattati fiscali bilaterali e lo scambio di informazioni su richiesta
Una futura partecipazione a scambi di tipo MRDP è stata discussa a livello OCSE, ma non sono state ufficialmente annunciate date di attuazione vincolanti.
Dicembre 19, 2025 63
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