EU
Province
General
Province
Generale
About
General
About
Generale
Generale
Generale
Regime europeo armonizzato di rendicontazione per le piattaforme digitali (DAC7)
L’**Unione Europea** ha introdotto un **regime armonizzato di segnalazione per le piattaforme digitali** ai sensi della **Direttiva (UE) 2021/514 (DAC7)**, che modifica la Direttiva 2011/16/UE. Questo regime è **entrato in vigore il 1° gennaio 2023** e si applica a partire dall’anno fiscale 2023, con le **prime segnalazioni da presentare entro il 31 gennaio 2024**. Il regime DAC7 impone agli operatori di piattaforme con sede nell’UE — e anche a quelli extra-UE che operano nel territorio europeo — di raccogliere, verificare e comunicare i dati dei venditori all’autorità fiscale di uno Stato membro. Queste informazioni vengono poi scambiate automaticamente tra gli Stati membri dell’Unione. Questa guida illustra l’ambito di applicazione, la registrazione, le attività soggette a segnalazione, le esclusioni, le scadenze e le giurisdizioni partner. Consulta anche la nostra guida alla registrazione DAC7.Chi deve registrarsi e segnalare nell’Unione Europea (UE)
Gli operatori di piattaforme devono registrarsi e segnalare ai sensi della DAC7 se soddisfano i seguenti criteri:- **Operatori di piattaforme dell’Unione**: operatori residenti a fini fiscali in uno Stato membro dell’UE, o costituiti, gestiti o con una stabile organizzazione in uno Stato membro.
- **Operatori di piattaforme non appartenenti all’Unione** (extra-UE) che facilitano attività da parte di venditori residenti nell’UE o relative a beni immobili situati nell’UE. Devono scegliere uno Stato membro per la registrazione e la segnalazione.
- Se un operatore soddisfa i criteri in più Stati membri, può **sceglierne uno solo per la segnalazione DAC7**, notificando la scelta agli altri Stati membri.
- La raccolta dei dati dei venditori è iniziata il **1° gennaio 2023**, e la prima segnalazione doveva essere inviata entro il **31 gennaio 2024**.
- La registrazione avviene tramite il portale nazionale DAC7 / MRDP dello Stato membro selezionato (generalmente collegato all’autorità fiscale nazionale).
- Per “**corrispettivo**” si intendono gli importi pagati o accreditati al venditore per le attività rilevanti, al netto di commissioni, spese o imposte trattenute.
- Il regime europeo prevede un **meccanismo di scambio automatico**: lo Stato membro che riceve la segnalazione inoltra i dati ai Paesi di residenza dei venditori e, per le locazioni immobiliari, allo Stato dove è situato l’immobile.
Operatori di piattaforme esclusi nell’UE
Alcuni operatori di piattaforme possono essere esclusi (o esentati) ai sensi delle regole DAC7:- Piattaforme che si limitano a **pubblicare annunci o pubblicità**, senza facilitare le transazioni (solo reindirizzamento degli utenti).
- Piattaforme che operano esclusivamente come **processori di pagamento**, senza collegare venditori e acquirenti.
- Piattaforme che reindirizzano semplicemente gli utenti verso un’altra piattaforma, senza ulteriori interventi.
- Operatori in grado di dimostrare (all’autorità fiscale) che **non esistono venditori segnalabili** o che i venditori non possono generare profitti tramite il loro modello.
Registrazione DAC7 degli operatori di piattaforme nell’UE
Le principali procedure e obblighi includono:- Registrazione tramite il modulo DAC7 / MRDP dell’autorità fiscale dello Stato membro selezionato.
- Fornitura dei dati identificativi e aziendali (nome, indirizzo, numeri fiscali, identificatori della piattaforma).
- Comunicazione agli altri Stati membri della scelta dello Stato di segnalazione, se applicabile.
- Invio della dichiarazione per via elettronica (generalmente in formato **XML**) all’autorità fiscale nazionale.
- Allineamento delle procedure di **due diligence**: se fanno parte di un gruppo, gli operatori possono basarsi sui controlli KYC/KYB di un altro operatore correlato, se equivalenti.
- Conservazione dei dati dei venditori, della documentazione di due diligence e dei registri delle transazioni per almeno **5 anni** (o secondo la normativa nazionale).
- L’autorità fiscale dello Stato membro di segnalazione condividerà le informazioni con gli altri Stati membri secondo le regole di scambio DAC7.
Tipi di attività soggette a segnalazione nell’UE
| Tipo di attività | Descrizione | Esempi | Soglie / note |
|---|---|---|---|
| Servizi personali | Servizi basati sul tempo o sull’attività, forniti da persone fisiche. | Ride sharing, lavoro freelance, consegne. | Nessuna soglia di de minimis. |
| Locazione di beni immobili | Uso di beni immobili (residenziali o commerciali). | Airbnb, affitti a breve termine. | Nessuna soglia di de minimis. |
| Vendita di beni | Vendita di beni tangibili tramite piattaforma. | Vendite su marketplace. | Modulo opzionale — applicabile solo se adottato dal regime nazionale. |
| Noleggio di mezzi di trasporto | Noleggio o condivisione di veicoli. | Car sharing, noleggio bici. | Modulo opzionale — applicabile solo se adottato dal regime nazionale. |
- L’aggregazione è **trimestrale**, con somma dei corrispettivi e del numero di attività per venditore.
- Dati richiesti: nome del venditore, indirizzo principale, data di nascita (per le persone fisiche), denominazione legale (per le società), numero(i) di identificazione fiscale, partita IVA se presente, identificativo del conto finanziario e nome del titolare del conto se diverso.
- Per i beni immobili: indirizzo, numero di registrazione catastale (se applicabile), numero di giorni di locazione, tipologia di proprietà.
- Per la vendita di beni / trasporto: totale dei corrispettivi, numero di attività e commissioni trattenute.
- I corrispettivi devono essere indicati nella **valuta originale**; sono ammesse conversioni secondo un metodo coerente, con codice valuta.
Venditori esclusi nell’UE
Alcune categorie di venditori sono esenti dalla segnalazione, anche se attivi su una piattaforma:- Enti pubblici o organismi governativi.
- Società quotate in borsa o loro controllate a maggioranza.
- Venditori (persone giuridiche) che effettuano oltre **2.000 locazioni** di uno stesso immobile nel corso dell’anno.
- Venditori (solo modulo “vendita di beni”) che effettuano meno di **30 transazioni** e un corrispettivo totale ≤ **2.000 €** all’anno.
- Venditori che **non ricevono alcun corrispettivo** o per i quali la piattaforma non può determinarlo con ragionevole certezza.
- Venditori che svolgono l’attività rilevante in qualità di **dipendenti** dell’operatore della piattaforma o di una società affiliata.
Scadenze per la segnalazione DAC7 nell’UE
- Periodo di segnalazione: anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre).
- La **dichiarazione annuale DAC7** deve essere presentata entro il **31 gennaio** dell’anno successivo al periodo di riferimento.
- Le piattaforme devono inoltre fornire ai venditori un rendiconto con gli stessi dati entro il 31 gennaio.
- Le dichiarazioni devono essere inviate **per via elettronica (formato XML)** tramite il portale DAC7 dell’autorità fiscale nazionale.
- Le correzioni o dichiarazioni modificate possono essere inviate secondo le regole nazionali (di solito tramite lo stesso portale). Possono essere applicate sanzioni (articolo 21 del DAC7); gli importi e la natura delle penalità variano in base allo Stato membro.
Elenco delle giurisdizioni partner
Nel quadro della DAC7, le **principali giurisdizioni partner** sono gli Stati membri dell’Unione Europea, e lo scambio di informazioni avviene automaticamente secondo il quadro comune DAC. Inoltre, molti Paesi non appartenenti all’UE che hanno attuato l’**Accordo multilaterale tra autorità competenti dell’OCSE (MCAA)** sono considerati **equivalenti**, al fine di evitare doppie segnalazioni grazie a meccanismi di *switch-off* totali o parziali.
Iscriviti alla newsletter
Niente spam, solo notizie interessanti