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Le norme britanniche di rendicontazione per le piattaforme digitali, in vigore per l’anno solare 2024, rispecchiano la direttiva DAC7 dell’UE e si basano sul Modello OCSE. Impongono agli operatori di piattaforma che facilitano attività pertinenti (ad es., vendite di beni, servizi o locazioni) di comunicare le informazioni dei venditori a HMRC. Il primo periodo di rendicontazione è il 2024, con invii entro il 31 gennaio 2025. A differenza dell’UE, che ha iniziato la rendicontazione DAC7 nel 2023, il Regno Unito ha applicato queste regole un anno dopo. Questa guida illustra chi deve registrarsi, le attività dichiarabili, le esenzioni, i processi di registrazione, le scadenze e le giurisdizioni partner per lo scambio di informazioni.
Dettagli di rendicontazione:
Chi deve registrarsi e rendicontare?
Un Reporting Platform Operator (RPO) è qualsiasi entità (residente o non residente) che fornisce una piattaforma digitale (ad es., sito web, app o software) che consente ai venditori di connettersi con i clienti per svolgere attività pertinenti. Ciò include:- Piattaforme residenti nel Regno Unito (in base a costituzione, direzione effettiva o stabile organizzazione)
- Piattaforme non residenti che facilitano:
- Attività svolte da venditori residenti nel Regno Unito
- Locazione di beni immobili (ad es., immobili) situati nel Regno Unito
- Attività svolte da venditori residenti in una giurisdizione partner (ad es., paesi dell’UE con accordi di scambio)
- Esempi: eBay, Airbnb, Uber, Upwork o Etsy che facilitano vendite, locazioni o servizi
- Registrate sulla piattaforma
- Residenti nel Regno Unito o in una giurisdizione partner
- Impegnate in attività pertinenti (vedi sotto) e che ricevono una controprestazione (pagamenti)
- Termini comuni usati dalle piattaforme per i venditori: "Partners", "Creators", "Drivers", "Hosts", "Couriers", ecc.
- Anche le piattaforme con attività UK minima devono rendicontare se soddisfano i criteri RPO
- I non residenti in giurisdizioni partner (ad es., UE) possono scegliere di rendicontare nel Regno Unito invece che nella propria giurisdizione d’origine per evitare doppie dichiarazioni, secondo accordi reciproci
Operatori di piattaforma esclusi
Alcune piattaforme sono esentate dall’essere RPO o dagli obblighi di rendicontazione:- Piattaforme non profit: piattaforme in cui i venditori non possono trarre profitto dalla controprestazione (ad es., annunci gratuiti come Craigslist senza monetizzazione)
- Piattaforme non pertinenti: piattaforme che non facilitano attività pertinenti (ad es., piattaforme di sola pubblicità o di sola elaborazione dei pagamenti come PayPal senza abbinamento venditore-cliente)
- Nessun venditore dichiarabile: piattaforme senza venditori che soddisfano i criteri di residenza o attività (ad es., tutti i venditori provengono da giurisdizioni non partner come il Brasile, senza locazioni di immobili nel Regno Unito)
- Richiesta di esenzione: le piattaforme devono richiedere a HMRC lo status di esclusione fornendo prove (ad es., assenza di venditori dichiarabili o di profitto)
Registrazione DAC7 degli operatori di piattaforma
Tutti gli RPO devono registrarsi presso HMRC per ottenere un numero di riferimento dell’operatore di piattaforma ai fini della rendicontazione:- Processo:
- Residenti nel Regno Unito: registrazione tramite il Government Gateway di HMRC o il Business Tax Account su https://www.gov.uk/log-in-register-hmrc-online-services
- Non residenti: utilizzare il Modulo di registrazione per operatori di piattaforma non residenti (disponibile tramite i servizi fiscali internazionali di HMRC)
- Nessuna scadenza specifica: la registrazione deve avvenire prima dell’invio del primo report o dell’avviso di esenzione. HMRC consiglia di registrarsi entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento per garantire la conformità
- Nessuna soglia di ricavi: a differenza della registrazione IVA/GST/HST, non esiste una soglia di fatturato per gli obblighi di rendicontazione
- Sanzioni: la mancata registrazione o rendicontazione può comportare sanzioni (ad es., fino a 5.000 £ per mancata registrazione, oltre a penalità giornaliere)
Tipi di attività che devono essere dichiarate
Gli RPO devono rendicontare le seguenti attività pertinenti svolte da venditori dichiarabili:Tipo di attività | Descrizione | Esempi | Soglie/Esenzioni |
Vendita di beni | Vendita di beni fisici o digitali. | Vendite su eBay, creazioni Etsy, download digitali. | De minimis: esente se <30 attività e ≤ 2.000 € (~1.700 £) di controprestazione totale annua. |
Servizi personali | Servizi a tempo o a compito (esclude lavoro da dipendente). | Freelance (Upwork), ride-sharing (Uber), ripetizioni. | Nessuna soglia de minimis; tutti dichiarabili. |
Locazione di beni immobili | Locazione di immobili residenziali o commerciali. | Airbnb, locazioni Booking.com. | Nessun de minimis; includere indirizzo dell’immobile e giorni di locazione. |
Locazione di mezzi di trasporto | Noleggio di veicoli (ad es., auto, biciclette, barche). | Noleggi auto Turo, piattaforme di bike-sharing. | Nessuna soglia de minimis. |
- Controprestazione totale pagata/accreditata per trimestre (al netto di commissioni/imposte)
- Numero di attività pertinenti
- Identificazione del venditore: nome, indirizzo, TIN, data di nascita (persone fisiche), dettagli del conto finanziario, residenza
- Per locazioni di immobili: indirizzo, numero di registrazione catastale (se disponibile), giorni di locazione, tipologia di immobile
Venditori esclusi
Alcuni venditori sono esenti dalla rendicontazione, anche se attivi su una piattaforma:- Piccoli venditori di beni: persone fisiche o giuridiche con <30 attività pertinenti e controprestazione totale ≤ 2.000 € (~1.700 £) all’anno per la sola vendita di beni (non per servizi o locazioni)
- Grandi locatori immobiliari: persone giuridiche (ad es., società) che forniscono >2.000 servizi pertinenti di locazione di beni immobili al medesimo indirizzo in un anno
- Soggetti esclusi: enti governativi, società quotate o loro entità collegate
- Venditori non residenti (limitato): venditori residenti al di fuori del Regno Unito o delle giurisdizioni partner (ad es., Brasile, salvo locazioni di immobili nel Regno Unito) non sono dichiarabili
Scadenze per la rendicontazione nel Regno Unito
- 31 dicembre (annuale):
- Completare la due diligence sulle informazioni dei venditori (ad es., verificare i TIN tramite validatori pubblici)
- Inviare a HMRC l’avviso per lo status di operatore di piattaforma escluso (se applicabile)
- 31 gennaio (annuale):
- Presentare a HMRC il report equivalente a DAC7 per l’anno solare precedente (ad es., report 2024 da presentare il 31 gennaio 2025)
- Fornire ai venditori dichiarabili le copie del report (riepilogo di controprestazione/attività)
- Metodo di invio: i report si trasmettono elettronicamente tramite schema XML (max 100 MB) attraverso il Government Gateway di HMRC o la piattaforma Making Tax Digital for Business. I non residenti possono necessitare di un Web Access Code
- Misura transitoria (2024): la due diligence per i venditori pre-2024 può essere completata entro il 31 dicembre 2025
- Scambio internazionale: HMRC scambia i dati con le giurisdizioni partner entro il 30 aprile (ad es., aprile 2025 per i dati 2024)
- Sanzioni: report tardivi, inesatti o mancanti possono comportare multe (ad es., 5.000 £ iniziali, più 100 £/giorno per inadempienza continuata)
Elenco delle giurisdizioni partner
Le giurisdizioni partner sono paesi con regole OCSE/DAC7 equivalenti e accordi di scambio automatico di informazioni con il Regno Unito. A ottobre 2025, includono:- Tutti i 27 Stati membri dell’UE (ad es., Germania, Francia, Paesi Bassi, ecc.)
- Paesi non UE: Canada, Australia e altri con regole allineate all’OCSE e accordi di scambio (elenco soggetto ad aggiornamenti da parte di HMRC)
- Finalità: gli RPO del Regno Unito devono rendicontare i venditori residenti in queste giurisdizioni, e viceversa, per evitare doppie dichiarazioni. Esempio: una piattaforma UK rendiconta venditori tedeschi a HMRC, che condivide i dati con la Germania
- L’UE ha iniziato la rendicontazione DAC7 nel 2023; le piattaforme britanniche con venditori nell’UE per il 2023 hanno dovuto registrarsi nell’UE, a meno che non fossero coperte dalla rendicontazione di una giurisdizione partner.
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