Lussemburgo

Province
Packaging
Province
Imballaggio
About
Packaging
About
Imballaggio
Imballaggio
Imballaggio

Lussemburgo: Responsabilità estesa del produttore (EPR) per gli imballaggi

In conformità con le ultime modifiche legali emanate il 21 marzo 2017, riguardanti gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e le successive revisioni introdotte il 9 giugno 2022, relative alla gestione dei rifiuti, i materiali di imballaggio rientrano ora nell’ambito della responsabilità estesa del produttore.

Chi si assume la responsabilità?

La legge sugli imballaggi e i relativi regolamenti si applicano a un ampio spettro di parti interessate:
  • Produttori
  • Distributori
  • Importatori
  • Produttori

Cosa costituisce l’imballaggio?

  • Carta e cartone
  • Metalli
  • Plastica
  • Bicchiere
  • Legna
  • Alluminio

Soglie

Nessuna quantità minima esenta i singoli individui da questi obblighi: anche un singolo articolo di prodotto richiede conformità.

Obblighi dei produttori nell’ambito della responsabilità estesa del produttore (EPR) in Lussemburgo

I produttori sono tenuti a impegnarsi nelle seguenti fasi per aderire alle normative EPR:

1- Registrazione

  • I produttori devono stipulare un accordo con un eco-operatore (Responsible Extended Organization) per ottenere un certificato di partecipazione al sistema.
  • Presentare una relazione annuale al Ministero dell’Ambiente, del Clima e dello Sviluppo.

2- Pagamenti delle tariffe

  • L’importo della tariffa varia in base al tipo e al volume degli imballaggi immessi sul mercato.
  • Il contributo minimo annuo è pari a 50 euro.

3- Rapporti

I produttori sono obbligati a fornire relazioni annuali sugli imballaggi.

Procuratore autorizzato

I produttori sono obbligati a designare un rappresentante locale autorizzato in Lussemburgo che adempirà i requisiti della legge sugli imballaggi per conto del produttore.

Scadenza per la segnalazione

La scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale è il 28 febbraio, nello specifico per gli imballaggi.

Sanzioni

Per ogni mese di ritardo è prevista una sanzione pari all’1% del contributo della dichiarazione precedente.”
Ottobre 18, 2024 107
Condividi su:
Iscriviti alla newsletter Niente spam, solo notizie interessanti
Email Iscriviti