Svizzera EPR
Responsabilità estesa del produttore per gli imballaggi in Svizzera
La Svizzera non dispone ancora di un sistema centralizzato e pienamente obbligatorio di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) per gli imballaggi paragonabile a quello degli Stati membri dell’UE. Attualmente, la gestione dei rifiuti di imballaggio si basa su sistemi volontari guidati dall’industria, sistemi di raccolta comunali e obblighi di riciclaggio specifici per materiale.
Tuttavia, la Svizzera sta avanzando attivamente verso un quadro formale di EPR per gli imballaggi. Sono previste riforme nell’ambito della futura Ordinanza sugli imballaggi (Verpackungsverordnung – VerpV), che mira a colmare le lacune normative esistenti e ad allinearsi maggiormente agli standard EPR dell’UE.
La supervisione ambientale e lo sviluppo delle politiche rientrano nella competenza dell’Ufficio federale dell’ambiente (BAFU), che svolge un ruolo chiave nella definizione dei futuri obblighi di EPR in Svizzera.
Chi deve registrarsi per l’EPR imballaggi in Svizzera
Attualmente non esiste un sistema nazionale obbligatorio di registrazione EPR per gli imballaggi in Svizzera.
Tuttavia, i seguenti soggetti sono considerati responsabili dei rifiuti di imballaggio immessi sul mercato svizzero:
-
Produttori e titolari di marchi che immettono prodotti imballati sul mercato svizzero
-
Importatori che introducono prodotti imballati in Svizzera
-
Rivenditori e distributori, inclusi i venditori e-commerce
Da queste aziende ci si aspetta che contribuiscano al recupero dei rifiuti di imballaggio, attraverso sistemi di conformità volontari o contributi di riciclaggio specifici per materiale.
Una volta che il futuro quadro EPR per gli imballaggi in Svizzera entrerà in vigore, si prevede l’applicazione di obblighi formali di registrazione.
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Cosa include l’imballaggio
Gli imballaggi inclusi nell’ambito di applicazione comprendono generalmente tutti i materiali utilizzati per contenere, proteggere, movimentare, consegnare o presentare i prodotti, tra cui:
- Imballaggi primari (di vendita)
- Imballaggi secondari (raggruppati)
- Imballaggi terziari (di trasporto)
I flussi di materiali comunemente interessati in Svizzera includono:
- Carta e cartone
- Vetro
- Plastica
- Metalli (alluminio, acciaio)
- Cartoni per bevande
Questi materiali sono già soggetti a obblighi separati di raccolta e riciclaggio tramite sistemi comunali o di settore, costituendo la base del riciclaggio degli imballaggi in Svizzera.
Procedura e soglie di registrazione EPR in Svizzera
Attualmente, la Svizzera non applica soglie (ad esempio fatturato, peso o volume di unità) che attivino la registrazione obbligatoria EPR per gli imballaggi in Svizzera.
In alternativa, le imprese sono tenute a:
- Identificare i materiali di imballaggio immessi sul mercato svizzero
- Partecipare ai sistemi di riciclaggio volontari esistenti
- Versare, ove richiesto, i contributi di riciclaggio o le tasse anticipate di smaltimento
- Monitorare le future modifiche normative previste dalla nuova Ordinanza sugli imballaggi
Una volta introdotto il quadro EPR formale, le soglie e gli obblighi di registrazione dovrebbero essere chiariti dal BAFU.
Rappresentante autorizzato
Attualmente non esiste un obbligo legale di nominare un rappresentante autorizzato per l’EPR degli imballaggi in Svizzera.
Tuttavia, le aziende non svizzere spesso nominano un partner di conformità locale o un rappresentante autorizzato per:
- Gestire i contributi di riciclaggio
- Interfacciarsi con le organizzazioni di riciclaggio svizzere
- Prepararsi ai futuri requisiti di registrazione EPR in Svizzera
Questo approccio è considerato una buona prassi per le aziende estere che operano a livello transfrontaliero.
Scadenze di rendicontazione
Attualmente in Svizzera non esistono scadenze legali di rendicontazione EPR per gli imballaggi.
Gli obblighi di rendicontazione sono attualmente:
- Gestiti tramite sistemi volontari o specifici per materiale
- Integrati in accordi contrattuali con le organizzazioni di riciclaggio
- Destinati a evolversi una volta implementato il regime EPR formale
Le future riforme dovrebbero introdurre cicli di rendicontazione standardizzati, simili ai modelli dell’UE.
Chi assume la responsabilità
In Svizzera, la responsabilità per la gestione dei rifiuti di imballaggio è condivisa tra:
- Produttori e importatori, che finanziano i sistemi di riciclaggio
- Rivenditori, che facilitano la raccolta e la partecipazione dei consumatori
- Autorità comunali, che gestiscono i sistemi locali di raccolta dei rifiuti
Con il futuro quadro EPR per gli imballaggi gestito dal BAFU, la responsabilità dovrebbe spostarsi in modo più esplicito verso produttori e importatori.
Obblighi di ciascun gruppo
Produttori e importatori- Finanziare il recupero dei rifiuti di imballaggio
- Partecipare a sistemi di riciclaggio riconosciuti
- Prepararsi ai futuri obblighi di registrazione EPR in Svizzera
- Supportare l’accesso dei consumatori ai canali di riciclaggio
- Garantire la gestione conforme degli imballaggi restituiti
- Organizzare le operazioni di raccolta e riciclaggio
- Rendicontare i risultati del riciclaggio alle autorità e ai contributori
Chi è responsabile in ultima istanza
Il soggetto che immette prodotti imballati sul mercato svizzero è in ultima istanza responsabile della conformità, inclusi:
- Produttori che vendono con il proprio marchio
- Importatori che introducono prodotti imballati in Svizzera
- Venditori a distanza che si rivolgono ai consumatori svizzeri
Il mancato contributo ai sistemi di riciclaggio può comportare azioni di controllo ai sensi della legislazione svizzera sulla protezione dell’ambiente.
Informazioni aggiuntive da considerare
- La Svizzera prevede di introdurre regole EPR obbligatorie per gli imballaggi tra il 2026 e il 2027
- Gli obblighi futuri potrebbero includere:
- Registrazione EPR centralizzata
- Rendicontazione standardizzata
- Contributi modulati in base a criteri ambientali
- Le aziende già conformi ai sistemi EPR per imballaggi dell’UE saranno meglio posizionate per l’allineamento con la Svizzera
- La transizione avrà un impatto significativo sulle strutture di costo del riciclaggio degli imballaggi in Svizzera e sulle strategie di conformità
Responsabilità estesa del produttore per le AEE in Svizzera
La responsabilità estesa del produttore (EPR) per le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) in Svizzera è disciplinata dall’ Ordinanza sulla restituzione, il ritiro e lo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (VREG / ORDEE). Questa normativa impone a produttori, importatori e rivenditori che immettono AEE sul mercato svizzero di garantire il corretto ritiro, il riciclaggio e lo smaltimento ambientalmente corretto delle apparecchiature a fine vita.
La Svizzera applica un sistema EPR non centralizzato per le AEE, diverso dal modello previsto dalla Direttiva RAEE dell’UE. In assenza di un’autorità nazionale di registrazione EPR, la conformità è garantita principalmente tramite la partecipazione a sistemi di ritiro e riciclaggio approvati.
L’Ufficio federale svizzero dell’ambiente (UFAM / BAFU) è l’autorità competente responsabile della protezione ambientale, compresa la supervisione dei quadri normativi EPR in Svizzera.
Chi deve rispettare l’EPR in Svizzera
La Svizzera non dispone di un sistema centralizzato di registrazione EPR per le AEE. Tuttavia, gli obblighi EPR si applicano ai seguenti soggetti:
- Produttori che fabbricano AEE e le immettono sul mercato svizzero
- Importatori che introducono AEE in Svizzera per la distribuzione commerciale
- Rivenditori, inclusi i venditori online, che vendono AEE agli utenti finali in Svizzera
Tali soggetti sono tenuti a garantire soluzioni conformi per il ritiro e il riciclaggio, generalmente aderendo a un sistema collettivo di conformità riconosciuto. Sebbene non esista un database formale di registrazione EPR in Svizzera, la partecipazione a tali sistemi costituisce una conformità di fatto.
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Cosa include l’AEE
Le AEE soggette all’EPR svizzera comprendono tutte le apparecchiature che dipendono da correnti elettriche o campi elettromagnetici per funzionare, tra cui:
- Elettrodomestici
- Apparecchiature informatiche e di telecomunicazione
- Elettronica di consumo
- Apparecchi di illuminazione
- Utensili elettrici ed elettronici
L’ambito di applicazione rispecchia in larga misura le categorie RAEE dell’Unione europea, anche se la Svizzera non è giuridicamente vincolata alle direttive UE.
Procedura e soglie EPR in Svizzera
Non esistono soglie minime di vendita, peso o fatturato che facciano scattare gli obblighi EPR per le AEE in Svizzera.
Qualsiasi soggetto che immetta AEE sul mercato svizzero deve:
- Identificare il proprio ruolo (produttore, importatore o rivenditore)
- Garantire il corretto ritiro e riciclaggio dei rifiuti AEE
- Aderire a un sistema collettivo approvato o organizzare un sistema di ritiro individuale
- Rispettare i requisiti di etichettatura e informazione al consumatore
Poiché non esiste un registro nazionale EPR, la conformità viene valutata sulla base dell’attuazione operativa e non tramite numeri di registrazione formali.
Rappresentante autorizzato
La normativa svizzera non richiede espressamente la nomina di un rappresentante autorizzato per la conformità EPR delle AEE.
Tuttavia, le imprese estere prive di una propria entità giuridica in Svizzera nominano spesso un rappresentante autorizzato locale o un partner di conformità per gestire gli obblighi operativi, interfacciarsi con i sistemi di riciclaggio e garantire l’allineamento ai requisiti EPR svizzeri e alle linee guida dell’UFAM.
Questa pratica è ampiamente diffusa, in particolare tra i venditori di e-commerce non svizzeri.
Scadenze di rendicontazione
La Svizzera non prevede scadenze legali di rendicontazione EPR per le AEE paragonabili agli obblighi di reporting RAEE dell’UE.
In pratica:
- Gli obblighi EPR si applicano in modo continuativo finché le AEE sono immesse sul mercato svizzero
- Gli obblighi di rendicontazione sono gestiti contrattualmente tramite sistemi collettivi
- I sistemi di conformità trasmettono i dati di raccolta e riciclaggio per conto dei propri membri
I produttori devono quindi rispettare i calendari di rendicontazione definiti dal sistema prescelto.
Chi assume la responsabilità
La responsabilità nell’ambito dell’EPR per le AEE in Svizzera è ripartita come segue:
- Produttori e importatori hanno la responsabilità principale di finanziare e organizzare il ritiro e il riciclaggio
- Rivenditori sono tenuti ad accettare gratuitamente le AEE restituite dai consumatori
- Sistemi collettivi di conformità gestiscono l’esecuzione operativa della raccolta e del riciclaggio
Questo modello di responsabilità condivisa è una caratteristica fondamentale dell’EPR in Svizzera.
Presentare le dichiarazioni entro il 31 gennaio 2026
Obblighi di ciascun gruppo
Produttori e importatori- Finanziare e organizzare il ritiro e il riciclaggio delle AEE
- Garantire l’etichettatura dei prodotti e le informazioni sullo smaltimento
- Partecipare a un sistema di conformità AEE approvato
- Fornire il ritiro gratuito di AEE equivalenti
- Garantire il trasferimento dei rifiuti raccolti a riciclatori autorizzati
- Gestire sistemi di raccolta a livello nazionale
- Garantire un riciclaggio rispettoso dell’ambiente
- Rendicontare i risultati del riciclaggio ai membri e alle autorità
Chi è legalmente responsabile
La responsabilità legale per la conformità EPR in Svizzera ricade sull’entità che immette le AEE sul mercato svizzero, in particolare:
- Produttori che vendono con il proprio marchio
- Importatori che introducono AEE in Svizzera
- Rivenditori che agiscono come importatori di fatto
Il mancato rispetto degli obblighi di ritiro o riciclaggio può comportare misure di applicazione ai sensi della normativa ambientale svizzera.
Informazioni aggiuntive
- La Svizzera sta avanzando verso riforme EPR più ampie, comprese quelle sugli imballaggi, che avranno un impatto significativo nei prossimi anni
- Le aziende attive sia in Svizzera che nell’UE devono rispettare separatamente i requisiti EPR svizzeri e i regimi EPR dell’UE
- Il quadro EPR dell’UFAM pone una forte enfasi sugli obiettivi di economia circolare e su un controllo crescente dei modelli di responsabilità del produttore