Soglia
Attualmente, un’impresa con sede all’estero che opera in Svizzera è tenuta alla registrazione IVA in Svizzera quando il suo fatturato derivante da transazioni effettuate in Svizzera supera i 100.000 franchi all’anno.
Dal 1° gennaio 2018 la soglia sarà di 100.000 franchi di fatturato mondiale derivante dalla vendita di servizi elettronici, con almeno 1 franco di vendite a clienti situati in Svizzera.
Elenco dei servizi elettronici
I servizi soggetti all’IVA svizzera comprendono:
Servizi elettronici:
- Fornitura elettronica di banche dati, musica, film e giochi, compresi giochi d’azzardo e lotterie;
- Fornitura elettronica di software e relativi aggiornamenti;
- Fornitura elettronica di immagini, testi e informazioni (ad esempio quotazioni di borsa, previsioni meteorologiche, orari dei trasporti pubblici);
- Fornitura di banche dati;
- Download di musica, film e podcast;
- Download di programmi, giochi (compresi giochi d’azzardo e lotterie) e altre applicazioni;
- Download di grafica, testo, informazioni, ecc.;
- Fornitura di siti web e web hosting, fornitura di spazi di archiviazione su Internet (hosting di siti o server Internet, ecc.);
- Manutenzione remota di programmi e apparecchiature.
Servizi di radiodiffusione e telecomunicazioni
Servizi di radiodiffusione e televisione (servizi tecnici che consentono la trasmissione, l’emissione o la ricezione di segnali, testi, immagini e suoni).
Acquisto dei diritti di accesso alle reti fisse e mobili e alle comunicazioni via satellite, nonché ad altre reti di informazione.
Fornitura e garanzia delle capacità di trasmissione dei dati.
Trasferimento di:
- Discorso (telefono, teleconferenza, servizi di telefonia mobile);
- Testo (servizi di telefax, telegrafia, telex e posta elettronica);
- Immagini;
- Suono;
- Altri trasferimenti simili;
- I meri servizi di trasmissione forniti agli operatori di programmi radiofonici e televisivi;
- Servizi di trasmissione per conto di altri fornitori (es. servizi di roaming) nonché garanzia delle capacità di trasmissione di dati su linee affittate o via satellite;
- Accesso a Internet o ad altre reti di informazione;
- Commissioni per l’acquisizione dell’accesso alle reti come canoni di abbonamento o servizi di interconnessione;
- Servizi una tantum per la connessione di apparecchiature di telecomunicazione come servizio accessorio all’ottenimento del diritto di accesso ad una rete;
- L’acquisizione dell’accesso alla televisione via cavo o via satellite, come abbonamenti agli operatori via cavo;
- Accesso a Internet (modem analogico, ISDN, ADSL, WiFi, PWLAN);
- Telefonia su Internet;
- Teleconferenze tramite Internet;
- Internet TV.
Procedura di registrazione
Ogni azienda o persona che soddisfa i requisiti per pagare l’IVA deve registrarsi volontariamente presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) entro 30 giorni dall’inizio dell’assoggettamento fiscale.
La designazione di un rappresentante fiscale è obbligatoria per una società estera.
Inoltre, le autorità fiscali possono richiedere una garanzia bancaria.
Data di presentazione della dichiarazione IVA
Le dichiarazioni IVA vengono presentate trimestralmente.
La presentazione della dichiarazione IVA svizzera è dovuta alla fine di ogni trimestre + 2 mesi.
- Dichiarazione IVA Q1: 31 maggio;
- Dichiarazione IVA Q2 (o primo semestre): 31 agosto;
- Dichiarazione IVA Q3: 30 novembre;
- Dichiarazione IVA Q4 (o 2° semestre): 28 febbraio.
Data di pagamento dell’IVA
Stessa data del riempimento (vedi sopra).
Sanzioni
Per il ritardato pagamento dell’IVA possono essere applicati interessi al tasso del 4,5% annuo.
Possono essere previste sanzioni anche per la tardiva presentazione della dichiarazione IVA.