Italia

Questa guida è destinata alle aziende di e-commerce che vendono online tramite negozi web o su marketplace.
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Aliquota IVA normale

L’aliquota IVA standard in Italia nel 2024 è del 22%.

Aliquota IVA ridotta

10%
  • Alcuni prodotti e servizi hanno diritto alla tariffa ridotta speciale, comprese le forniture di energia elettrica per gli usi elencati e i farmaci elencati.
5%
  • Alcuni prodotti e servizi beneficiano della tariffa speciale ridotta, tra cui i prodotti per bambini e l’igiene intima femminile.
4%
  • Alcuni prodotti e servizi hanno diritto a un’aliquota ridotta speciale, inclusi cibo, bevande e prodotti agricoli.

IVA deducibile

Se beni o servizi fossero utilizzati per effettuare forniture imponibili in Italia, l’IVA nelle fatture a monte potrebbe essere accreditata. Esempi inclusi:
  • IVA pagata allo sdoganamento con il tuo numero EORI;
  • IVA pagata ai fornitori italiani.
Consulta il riepilogo delle aliquote IVA dell’UE.
In vigore dal 1° gennaio 2015. Il business digitale in Italia è regolato dal DECRETO LEGISLATIVO 31 Marzo 2015, n. 42 di attuazione della Direttiva 2000/31/CE su alcuni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (Direttiva sul commercio elettronico).

Aliquota IVA standard

L’aliquota IVA standard in Italia nel 2024 è del 22%.

Aliquota IVA ridotta

4% eBook.

Peculiarità del calcolo dell’IVA

IVA= Entrate totali * 22/122.
Aliquota standard IVA 22% Aliquota ridotta IVA 10%, 5%, 4% Soglie €10,000
Basta inserire il tuo paese e scoprire l'aliquota IVA Importo
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Soglie

Dal 1° luglio 2021 le soglie per le vendite a distanza sono state ritirate e sostituite da una soglia unificata di 10.000 euro per tutti i membri dell’UE. In altre parole, l’IVA dovrebbe essere addebitata all’aliquota IVA del paese di residenza del cliente da parte delle aziende il cui fatturato transfrontaliero imponibile annuale è superiore a 10.000 euro. In Italia, la soglia di registrazione Iva per le imprese residenti salirà a 85.000 euro all’inizio del 2023

Procedura di registrazione

Quando una società ha l’obbligo di registrarsi, i proprietari saranno tenuti a compilare e presentare un modulo di registrazione IVA, insieme alla documentazione giustificativa:
  • Certificato di costituzione;
  • Estratto del registro delle imprese;
  • certificato IVA;
  • Statuti;
Se la società nomina un agente fiscale locale o un rappresentante fiscale, lo è una lettera di autorizzazione o procura. La partita IVA intracomunitaria dovrà essere ricevuta con domanda separata.

Rappresentante fiscale

Le società soggette a imposta stabilite al di fuori dell’Unione Europea sono obbligate a nominare rappresentanti fiscali per gestire tutte le formalità relative alla registrazione e al riempimento dell’IVA.

Conservazione dei registri

In Italia esistono norme rigide sul layout e sul formato dei registri IVA che le società o i loro agenti fiscali devono conservare. Le registrazioni devono essere conservate dal soggetto passivo o dal tenutare della sua contabilità e comunicate all’Agenzia delle Entrate competente. Non è possibile conservare all’estero fatture cartacee e altri documenti rilevanti ai fini fiscali archiviati su supporto cartaceo (compresi i registri contabili). In questi casi, i libri IVA e gli altri documenti rilevanti (es.: fatture e documenti di trasporto) devono essere presentati su richiesta dell’Agenzia delle Entrate. Il periodo di conservazione delle registrazioni è di dieci anni.

Elenco vendite

La lista vendite europea (ESL) deve essere compilata e presentata mensilmente. Se le tue consegne non superano i $50.000, puoi presentare rapporti trimestrali (è necessario ottenere il consenso dell’autorità fiscale). La segnalazione deve essere presentata entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

Data di pagamento dell’IVA

I pagamenti periodici dell’IVA sono dovuti su base mensile o trimestrale. L’IVA dovuta deve essere pagata entro il giorno 16 del mese successivo al periodo oppure entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre. In caso di regime trimestrale si applicano gli interessi.

Compilazione dichiarazioni IVA

Il contribuente deve trasmettere la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate per via elettronica. La piattaforma LOVAT supporta l’invio digitale. Il periodo d’imposta è un trimestre. Le dichiarazioni IVA trimestrali devono essere presentate per via elettronica entro il 16 del mese successivo al trimestre. Le dichiarazioni IVA annuali devono essere compilate entro il 30 aprile dell’anno successivo. Le aziende possono tenere traccia delle scadenze anche sul portale Lovat.

Fatturazione elettronica Italia

Nel novembre 2013 la circolare della Ragioneria generale dello Stato numero 37 ha reso effettive le disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche per le pubbliche amministrazioni. Da giugno 2014, l'Italia ha imposto l'obbligo di fatturazione elettronica negli acquisti pubblici per ministeri, autorità fiscali e organi di sicurezza nazionale. Dal 31 marzo 2015, tale obbligo è stato esteso a tutte le agenzie governative. Da gennaio 2019, la fatturazione elettronica è obbligatoria per gli operatori italiani B2B e B2C. È stata tuttavia prevista un'eccezione per i contribuenti che sono passati al regime forfettario, con un fatturato annuo non superiore a 65.000 €:
  • Da luglio 2022, la fatturazione elettronica obbligatoria è effettiva per i contribuenti con un reddito annuo fino a 25.000 €;
  • Dal 2024, l'obbligo di fatturazione elettronica si applica a tutti.
Il sistema governativo per l'elaborazione delle fatture elettroniche Sistema di Interscambio verifica ufficialmente le fatture elettroniche prima di inviarle alle agenzie governative. Esistono i seguenti modi per inviare fatture elettroniche tramite questa interfaccia:
  • Posta Elettronica Certificata (PEC);
  • Internet - tramite il sito web dell'Agenzia delle Entrate (autenticazione richiesta);
  • SDICoop - servizio basato sul web;
  • SDIFTP - protocollo di trasferimento file (specifiche tecniche).
Questo sistema è conforme allo standard europeo. Esiste la possibilità per i soggetti passivi IVA di ricevere fatture elettroniche sia direttamente che tramite un fornitore di servizi. Gli operatori commerciali inviano fatture elettroniche in formato FatturaPA utilizzando il Sistema di Interscambio.

Soglia

La soglia fiscale è pari a 0€ per i servizi digitali.

Pezzi di prova

Per identificare la posizione di un cliente, il commerciante deve raccogliere almeno due elementi su prove non contraddittorie. E se due di essi sono in Italia, il cliente potrà essere determinato come italiano:
  • Indirizzo permanente del cliente;
  • Indirizzo di fatturazione (banca o operatore del pagamento elettronico);
  • Indirizzo IP;
  • Numero di telefono;
  • L’ubicazione della linea fissa del cliente tramite la quale gli viene fornito il servizio;
  • Altre informazioni rilevanti dal punto di vista commerciale.

Elenco dei servizi elettronici

Un prodotto digitale è qualsiasi prodotto archiviato, consegnato e utilizzato in formato elettronico. Si tratta di beni o servizi che il cliente riceve via posta elettronica, scaricandoli da Internet o accedendo a un sito web, in particolare: E-book, immagini, film e video, acquistandone una copia da Shopify o utilizzando un servizio come Netflix. Nel linguaggio fiscale, questi prodotti rientrano in una categoria solitamente chiamata «Prodotti audio, video o audiovisivi»; Musica scaricabile e in streaming, acquistando un MP3 o utilizzando un servizio come SoundCloud o Spotify.
  • Naturalmente anche questi prodotti rientrano nella categoria audio;
  • Software basati su cloud e prodotti as-a-Service, come Software-as-a-Service (SaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) e Infrastructure-as-a-Service (IaaS);
  • Siti Web, servizi di hosting di siti e fornitori di servizi Internet;
  • Annunci online e marketing di affiliazione.

Procedura di registrazione

Il soggetto passivo extraeuropeo che sceglie di identificarsi in Italia richiede la registrazione compilando il modulo online disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nell’area ad accesso libero. Con la credenziale potrà compilare il format online al link «Registrazione». Tramite il portale e-merchant è necessario fornire i seguenti dati:
  • Un nome dell’azienda;
  • Il Paese in cui ha sede la società del soggetto passivo;
  • Indirizzo completo dell’azienda;
  • Indirizzi elettronici: indirizzi di posta elettronica, siti web;
  • Il numero di identificazione fiscale è fornito dal Paese di residenza o domicilio, se presente;
  • Una dichiarazione dichiarante che non è stato già identificato ai fini IVA nell’UE;
  • Coordinate bancarie;
  • Data di inizio del regime se antecedente alla data di registrazione;
  • Nome di riferimento: nome, cognome, indirizzo e-mail e numero di telefono della persona fisica;
  • L’Agenzia delle Entrate potrà fare riferimento per richiedere informazioni o inviare comunicazioni.
Non vi è alcun obbligo di nominare un rappresentante fiscale in Italia se un’azienda fornisce solo servizi digitali.

Conservazione dei registri

I commercianti online devono conservare tutte le informazioni rilevanti per l’IVA per dieci anni. Una società deve conservarli in archivio nel caso in cui un’autorità desideri verificare la sua storia fiscale.

Data di pagamento dell’IVA

Il pagamento deve essere effettuato entro 20 giorni dalla scadenza del periodo a cui si fa riferimento, vale a dire:
  • 20 aprile per il primo trimestre dell’anno;
  • 20 luglio per il secondo trimestre dell’anno;
  • 20 ottobre per il terzo trimestre dell’anno;
  • 20 gennaio per il quarto trimestre dell’anno.

Compilazione dichiarazioni IVA

La dichiarazione IVA italiana è dovuta trimestralmente. Le imprese registrate per Moss in Italia devono presentare elettronicamente la dichiarazione trimestrale IVA Moss. Alla fine di ogni trimestre, ci sono 20 giorni per presentare e pagare tutto ciò che l’azienda deve. Le scadenze per il reso sono:
  • 20 aprile – per il primo trimestre terminato il 31 marzo;
  • 20 luglio – per il secondo trimestre terminato il 30 giugno;
  • 20 ottobre – per il terzo trimestre terminato il 30 settembre;
  • 20 gennaio: per il quarto trimestre terminato il 31 dicembre.
Non è prevista alcuna variazione del termine per la presentazione della dichiarazione se tale data cade nel fine settimana o in un giorno festivo. L’azienda che non ha effettuato alcuna fornitura in Italia o nell’UE durante un trimestre deve comunque presentare una «dichiarazione nulla».
Ottobre 9, 2024 147
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