Svizzera Svizzera

Merce

Aliquota IVA standard

L’aliquota IVA standard in Svizzera nel 2023 è del 7,7%. Si applica alle cessioni di beni e alle importazioni.

Dal 1° gennaio 2024 l’aliquota IVA in Svizzera sarà aumentata all’8,1%.

 

Aliquota IVA ridotta

In Svizzera esiste anche un’aliquota ridotta del 2,5%, che di solito si applica ai cereali, ai cereali, alle sementi, nonché ai prodotti dell’allevamento animale e ittico.

 

Soglia di registrazione IVA

La soglia IVA in Svizzera è di 100.000 franchi (circa 104.000 euro). Una volta superato il fatturato annuo di 100.000 franchi, l’impresa deve registrarsi ai fini IVA in Svizzera. Se l’impresa non è residente, deve essere registrata se il suo fatturato mondiale annuo supera i 100.000 franchi. Il rappresentante fiscale è obbligatorio per le imprese che desiderano svolgere la propria attività fiscale in Svizzera e obbligato a registrarsi ai fini IVA.

 

IVA deducibile

Le imprese possono richiedere il rimborso dell’imposta a monte detraendola dall’imposta a valle. Le spese non rilevanti per l’azienda non possono essere richieste in detrazione. L’imposta a monte relativa alle forniture esenti non è recuperabile.

 

Procedura di registrazione

Le imprese devono presentare e inoltrare un modulo di domanda in formato elettronico all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) entro 30 giorni dalla data in cui inizia l’assoggettamento fiscale. La designazione di un rappresentante fiscale è obbligatoria per una società estera. Inoltre, le autorità fiscali possono richiedere una garanzia bancaria.

 

Data di presentazione e pagamento delle dichiarazioni IVA

Le imprese devono presentare dichiarazioni e pagare l’IVA in Svizzera su base trimestrale. Il termine per la presentazione e il pagamento è l’ultimo giorno del secondo mese successivo al periodo di riferimento.

 

Sanzioni in Svizzera

In caso di presentazione e pagamento tardivo dell’IVA in Svizzera può essere applicata una penalità del 4,5% annuo.

Penalità per errori – fino a CHF 20.000 (ca. EUR 21.000).

Sanzione per frode: fino a 800.000 franchi (ca. 830.000 euro).

Servizi digitali

Questa guida riguarda solo la tassazione dei servizi digitali. Se vendi beni, questa guida non si applica.

 

Aliquota IVA standard

L’aliquota IVA standard in Svizzera nel 2023 è del 7,7%.

 

Aliquota IVA ridotta

2,6%  – giornali, riviste e libri elettronici senza caratteri pubblicitari.

 

Soglia

Attualmente, un’impresa con sede all’estero che opera in Svizzera è tenuta alla registrazione IVA in Svizzera quando il suo fatturato derivante da transazioni effettuate in Svizzera supera i 100.000 franchi all’anno.

Dal 1° gennaio 2018 la soglia sarà di 100.000 franchi di fatturato mondiale derivante dalla vendita di servizi elettronici, con almeno 1 franco di vendite a clienti situati in Svizzera.

 

Elenco dei servizi elettronici

I servizi soggetti all’IVA svizzera comprendono:

Servizi elettronici:

  • Fornitura elettronica di banche dati, musica, film e giochi, compresi giochi d’azzardo e lotterie;
  • Fornitura elettronica di software e relativi aggiornamenti;
  • Fornitura elettronica di immagini, testi e informazioni (ad esempio quotazioni di borsa, previsioni meteorologiche, orari dei trasporti pubblici);
  • Fornitura di banche dati;
  • Download di musica, film e podcast;
  • Download di programmi, giochi (compresi giochi d’azzardo e lotterie) e altre applicazioni;
  • Download di grafica, testo, informazioni, ecc.;
  • Fornitura di siti web e web hosting, fornitura di spazi di archiviazione su Internet (hosting di siti o server Internet, ecc.);
  • Manutenzione remota di programmi e apparecchiature.

 

Servizi di radiodiffusione e telecomunicazioni

Servizi di radiodiffusione e televisione (servizi tecnici che consentono la trasmissione, l’emissione o la ricezione di segnali, testi, immagini e suoni).

Acquisto dei diritti di accesso alle reti fisse e mobili e alle comunicazioni via satellite, nonché ad altre reti di informazione.

Fornitura e garanzia delle capacità di trasmissione dei dati.

Trasferimento di:

  • Discorso (telefono, teleconferenza, servizi di telefonia mobile);
  • Testo (servizi di telefax, telegrafia, telex e posta elettronica);
  • Immagini;
  • Suono;
  • Altri trasferimenti simili;
  • I meri servizi di trasmissione forniti agli operatori di programmi radiofonici e televisivi;
  • Servizi di trasmissione per conto di altri fornitori (es. servizi di roaming) nonché garanzia delle capacità di trasmissione di dati su linee affittate o via satellite;
  • Accesso a Internet o ad altre reti di informazione;
  • Commissioni per l’acquisizione dell’accesso alle reti come canoni di abbonamento o servizi di interconnessione;
  • Servizi una tantum per la connessione di apparecchiature di telecomunicazione come servizio accessorio all’ottenimento del diritto di accesso ad una rete;
  • L’acquisizione dell’accesso alla televisione via cavo o via satellite, come abbonamenti agli operatori via cavo;
  • Accesso a Internet (modem analogico, ISDN, ADSL, WiFi, PWLAN);
  • Telefonia su Internet;
  • Teleconferenze tramite Internet;
  • Internet TV.

 

Procedura di registrazione

Ogni azienda o persona che soddisfa i requisiti per pagare l’IVA deve registrarsi volontariamente presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) entro 30 giorni dall’inizio dell’assoggettamento fiscale.

La designazione di un rappresentante fiscale è obbligatoria per una società estera.

Inoltre, le autorità fiscali possono richiedere una garanzia bancaria.

 

Data di presentazione della dichiarazione IVA

Le dichiarazioni IVA vengono presentate trimestralmente.

La presentazione della dichiarazione IVA svizzera è dovuta alla fine di ogni trimestre + 2 mesi.

  • Dichiarazione IVA Q1: 31 maggio;
  • Dichiarazione IVA Q2 (o primo semestre): 31 agosto;
  • Dichiarazione IVA Q3: 30 novembre;
  • Dichiarazione IVA Q4 (o 2° semestre): 28 febbraio.

 

Data di pagamento dell’IVA

Stessa data del riempimento (vedi sopra).

 

Sanzioni

Per il ritardato pagamento dell’IVA possono essere applicati interessi al tasso del 4,5% annuo.

Possono essere previste sanzioni anche per la tardiva presentazione della dichiarazione IVA.