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Merce

Entro il 1° gennaio 2024, le aliquote IVA in Lussemburgo torneranno alla normalità. Si tratta del 17%, 14% e 8%, che verranno applicati nuovamente.

 

Aliquota IVA

L’aliquota standard in Lussemburgo nel 2023 è del 16%.

Per alcuni beni, ad esempio, stampati pubblicitari, cataloghi commerciali, articoli simili e pubblicazioni di promozione turistica si applica l’aliquota intermedia del 13%.

L’aliquota del 7% si applica ai seguenti prodotti: biciclette, scarpe e pelletteria, abbigliamento e biancheria per la casa.

L’aliquota del 3% si applica, ad esempio, ad alcuni prodotti alimentari e prodotti farmacologici.

 

Soglia

Come in tutta l’Ue, anche in Lussemburgo vige una normativa secondo la quale la soglia è di 10.000 euro all’anno.

 

IVA deducibile

Per alcune transazioni completate, puoi restituire l’IVA pagata:

  • Transazioni relative alla fornitura di beni o servizi effettuate all’interno del Paese;
  • Acquisizione di beni e transazioni all’interno dell’UE, considerate come tali;
  • Transazioni per l’importazione di merci.

 

Procedura di registrazione

Per le persone giuridiche (società), la dichiarazione deve essere accompagnata da:

  • Una copia della Costituzione in francese o tedesco;
  • Copia della carta d’identità (o passaporto) dei soci i cui nomi sono indicati nell’atto costitutivo e/o degli amministratori delegati della società.

 

Rappresentante fiscale

Il Lussemburgo non richiede la nomina di un rappresentante fiscale per la registrazione IVA.

 

Presentazione delle dichiarazioni IVA e data di pagamento dell’IVA

Turnover ≤ €112,000 112,000. 01 <Turnover ≤ €620,000 Turnover> €620,000
Dichiarazione IVA annuale

 

Dichiarazione IVA trimestrale e annuale Dichiarazione IVA mensile e annuale

L’imposta deve essere pagata entro lo stesso termine.

Dichiarazione mensile: presentata entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è maturata l’imposta.

Dichiarazione annuale: presentata entro il 1 maggio dell’anno successivo a quello in cui è maturata l’imposta.

 

Pena

In caso di tardiva registrazione IVA può essere applicata una sanzione compresa tra €50 e €5.000. Inoltre, il mancato o ritardato pagamento dell’IVA dovuta può dar luogo ad un’ulteriore sanzione pari al 10% dell’intera IVA dovuta. Questa sanzione si applicherà anche a qualsiasi altra violazione dei requisiti IVA lussemburghesi.

Inoltre, chiunque abbia tentato fraudolentemente di eludere il pagamento dell’IVA o abbia recuperato illegittimamente l’IVA è punito con una sanzione pari al 10% dell’importo dell’IVA evasa.

Servizi digitali

Entro il 1° gennaio 2024, le aliquote IVA in Lussemburgo torneranno alla normalità. Si tratta del 17%, 14% e 8%, che verranno applicati nuovamente.

 

Aliquota IVA normale

L’aliquota standard in Lussemburgo nel 2023 è del 16%.

 

Soglia

La soglia per tutti i paesi dell’UE è standard: 10.000 euro.

 

Pezzi di prova

Per determinare il Lussemburgo come sede dell’acquirente, è necessario impostare due dei seguenti criteri, ad esempio Lussemburgo:

  • Indirizzo del cliente;
  • L’indirizzo a cui viene emessa la fattura;
  • Prefisso telefonico +352;
  • Indirizzo IP;
  • L’ubicazione della linea fissa del cliente attraverso la quale gli viene fornito il servizio;
  • Qualcos’altro.

 

Elenco dei servizi elettronici

La legislazione dell’Unione Europea intende con il termine prodotto digitale qualsiasi prodotto archiviato, consegnato e utilizzato in formato elettronico. Si tratta di beni o servizi che il cliente può ricevere via e-mail, scaricare da Internet o utilizzare direttamente sul sito web. Questi prodotti includono:

  • Libri elettronici, immagini, film e video, acquistandone una copia da Shopify o utilizzando un servizio. Tali prodotti vengono sempre più definiti “prodotti audio, video o audiovisivi”;
  • Musica scaricabile e in streaming, sia acquistando un MP3 che utilizzando servizi musicali;
  • Software basati su cloud e prodotti as-a-Service (SaaS, PaaS, IaaS);
  • Siti Web, servizi di hosting di siti e fornitori di servizi Internet;
  • Annunci online e marketing di affiliazione.

 

Procedura di registrazione

I contribuenti che scelgono il Lussemburgo come Stato membro di identificazione devono compilare una richiesta di registrazione tramite il portale del Mini-Sportello Unico del Lussemburgo.

Per registrarsi si prega di fornire le seguenti informazioni:

  • La partita IVA assegnata dallo Stato membro;
  • Il nome dell’azienda o la sua ragione sociale;
  • L’indirizzo postale completo dell’azienda;
  • Il paese in cui si trova la sede dell’attività economica;
  • L’indirizzo e-mail del contribuente nonché eventuali siti web;
  • Il nome della persona da contattare;
  • Il numero di telefono della persona da contattare;
  • Il numero IBAN o OBAN nonché il codice BIC del conto bancario dell’azienda;
  • La data di inizio dell’applicazione del regime;
  • La data della richiesta di adesione al piano;
  • La natura dei servizi forniti (telecomunicazioni, servizi di radiodiffusione e televisivi o servizi elettronici) nonché una descrizione di tali servizi.

Le aziende che si registrano sotto il regime UE devono inoltre fornire:

  • I numeri di identificazione IVA o, in mancanza, i numeri di registrazione fiscale delle varie stabili organizzazioni situate al di fuori dello Stato membro di identificazione, indipendentemente dal fatto che tali organizzazioni forniscano o meno servizi di telecomunicazioni, radiodiffusione e radiodiffusione. Servizi televisivi o elettronici;
  • Gli indirizzi e le denominazioni commerciali di tali stabili organizzazioni;
  • I numeri di identificazione IVA vengono assegnati a un soggetto passivo non stabilito negli Stati membri in cui la società è registrata ma non stabilita (ad esempio, se è ivi registrata per le vendite a distanza).

Le aziende che aderiscono al regime extra UE devono inoltre fornire:

  • Il loro codice fiscale nazionale;
  • Una dichiarazione elettronica che certifica che non hanno presenza fisica nel territorio dell’UE.

 

Conservazione dei registri

10 anni.

 

Compilazione dichiarazioni IVA

Un soggetto passivo deve presentare una dichiarazione IVA tramite MOSS IVA per ciascun trimestre entro 20 giorni dalla fine del periodo di dichiarazione, ovvero entro e non oltre:

  • 20 aprile per il 1° periodo (dal 1 gennaio al 31 marzo);
  • 20 luglio per il 2° periodo (dal 1 aprile al 30 giugno);
  • 20 ottobre per il 3° periodo (dal 1 luglio al 30 settembre);
  • 20 gennaio per il 4° periodo (dal 1 ottobre al 31 dicembre).

Un contribuente non può presentare una dichiarazione IVA tramite il servizio mini-sportello unico fino alla fine del periodo di dichiarazione.

 

Data di pagamento dell’IVA

Il soggetto passivo deve pagare l’IVA allo Stato membro di identificazione entro la data di scadenza per la presentazione della dichiarazione. Il pagamento è effettivo quando l’importo arriva sul conto bancario dello Stato membro di identificazione.